SASSARI – L’Aou di Sassari dà corso alle sospensioni dal servizio per i primi tre operatori sanitari del Comparto non vaccinati. Le comunicazioni di sospensione sono state recapitate in questi giorni agli interessati: per due operatori la sospensione è partita da ieri, per il terzo avrà validità dalla giornata di domani.
L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari applica così quanto previsto dal decreto legge numero 44 del 1 aprile 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito nella legge numero 76 del 28 maggio 2021. Dalle disposizioni normative si evince l’obbligo per gli operatori sanitari di sottoporsi a vaccinazione gratuita contro l’infezione da Sars-Cov-2. La vaccinazione rappresenta quindi «requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati». La comunicazione di sospensione dell’Aou ai propri dipendenti rappresenta la parte conclusiva dell’iter amministrativo avviato dall’Ats Sardegna per individuare i soggetti non vaccinati.
«Dover sospendere i nostri dipendenti – afferma il commissario straordinario dell’Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano – è una cosa spiacevole ma non possiamo fare altrimenti. La norma è chiara e abbiamo il dovere di garantire la massima sicurezza ai pazienti e al personale sanitario e non che opera all’interno del nostro ospedale». Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore amministrativo e responsabile delle Risorse Umane dell’Aou di Sassari, Rosa Maria Bellu. «Una decisione obbligata – aggiunge – che deriva dal decreto legge in vigore da aprile scorso. È chiaro che saranno interessati da queste decisioni tutti quegli operatori che dovessero scegliere di non vaccinarsi. Sarà poi compito dell’Azienda, anche in considerazione delle carenze del personale, pensare, assieme ai direttori delle varie unità operative interessate, a una riorganizzazione dei vari settori e delle attività».
«L’operatore sanitario, medico o infermiere che sia, che rifiuta il vaccino – conclude il direttore sanitario Francesco Bandiera – ha sbagliato la propria scelta professionale. Negare la validità dei vaccini vuol dire non aver capito quanto il lavoro fatto dall’Ottocento ai giorni nostri, da scienziati del calibro di Jenner, Pasteur e Sabin, abbia portato enormi vantaggi all’umanità. Alla luce di questo ci auguriamo che gli operatori sanitari ritornino sui loro passi e ritrovino quello spirito che deve muovere il loro agire quotidiano, la tutela dello stato di salute dell’uomo e il suo benessere psichico e fisico». L’Azienda ospedaliero universitaria, così come fatto in passato, anche adesso resta a disposizione per favorire percorsi agevoli per i sanitari che intendano aderire, seppure in ritardo, all’obbligo vaccinale.
Iter amministrativo
L’Ats ha individuato, sulla base dei nominativi forniti dalle aziende sanitarie, gli operatori sanitari non vaccinati quindi li ha contattati, invitandoli a fornire la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il suo differimento, quindi la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Scaduti i termini per la presentazione della documentazione richiesta, se questa non viene presentata l’Asl di residenza dell’interessato invita l’operatore a sottoporsi a vaccinazione. Decorsi inutilmente anche questi termini e accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’Asl la comunica all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o il rischio di diffusione del contagio.
Quando il datore di lavoro riceve la comunicazione di accertamento di inosservanza all’obbligo vaccinale può adibire il lavoratore anche a mansioni inferiori. Ma quando non è possibile fare questo il lavoratore viene sospeso sino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. In caso di sospensione dalle mansioni non sono dovuti retribuzione, compensi o emolumenti.