ALGHERO – Dlgs 267/2000, il Consiglo comunale delibera la contestazione di presunta incompatibilità della Consiglera Alivesi. La norma prevede ora dieci giorni di tempo a sua disposizione per per la formulazione di osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità sopravvenute e altri dieci giorni al Consiglio per analizzare quanto prodotto.
Il Consiglio Comunale ha deliberato ieri, in osservanza delle disposizioni di legge, di procedere alla formale contestazione dell’intervenuta presunta condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliera Comunale – di cui alla fattispecie pendente nei confronti del Comune di Alghero, indicata all’art. 63 comma 1 punto 4 del Dlgs 267/2000 – alla Consigliera Maria Antonietta Alivesi, per aver promosso ricorso al Tar Sardegna unitamente ad un comitato spontaneo di cittadini contro il Comune di Alghero. La deliberazione del Consiglio, avvenuta con 22 voti favorevoli e un voto contrario, è nel solco della procedura di legge che prevede la contestazione di incompatibilità nei casi inquadrati all’art. 69, commi 2 e seguenti del Dlgs 267/2000 ( T.u.e.l. Enti Locali ).
Secondo il procedimento di legge, richiamato nella delibera del Consiglio, alla Consigliera Alivesi sono concessi dieci giorni di tempo per la formulazione di osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità sopravvenute. Al termine dei dieci giorni, poi, il Consiglio Comunale, avrà a sua volta dieci giorni di tempo per analizzare quanto prodotto.
La contestazione è espressamente prevista dalla succitata norma, all’art. 69, che dispone che sia il Consiglio Comunale a contestare la condizione di incompatibilità verificatasi. Condizione verificatasi nelle fattispecie previste dall’art. 63, che indica “tra le cause di incompatibilità per un consigliere comunale la lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo contro il Comune e che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso”.