ALGHERO – Non ha perso tempo, Riccardo Fercia, e, penna e carta alla mano, ha voluto fare chiarezza rispetto all’eventualità emersa sulla stampa che potesse lasciare il suo cruciale ruolo di difensore del Collegio di Garanzia che ha dichiarato decaduta la presidente Todde. Fercia è uno dei più stimati e bravi professionisti nel suo ambito e, nella sua lunga missiva, divenuta per sua intenzione comunicato stampa, illustra non solo le sue ragioni ma, con alcuni passaggi dirimenti, di fatto, ribadisce quanto emerso dalle sintesi edotte dal Collegio che vede la sua presidente, Gemma Cucca, andare in pensione. Fatto che, però, non cambia nulla nel percorso che, come spiega bene l’avvocato e professore Fercia, non può che vedere materializzarsi la decadenza della presidente.
“ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, Lettera aperta al Presidente f.f. dott. Massimo Costantino Poddighe Comunicato ufficiale stampa Illustre Presidente, considerate le indiscrezioni di stampa apparse oggi, ritengo opportuno scrivere una lettera aperta alla S.V. Ill.ma, che consenta alcuni chiarimenti necessari anche a tutela della mia onorabilità professionale. Tale comunicazione, stante la situazione, valga altresì come mio comunicato stampa ufficiale. I. Il 3 aprile 2025, con la mia legittima partecipazione alla riunione, sono stato nominato difensore del Collegio di Garanzia tanto nel processo n. 477/2025 R.G. del Tribunale di Cagliari, quanto nel conflitto tra enti n. 2/2025 della Corte costituzionale. Il mandato mi è stato conferito il 4 aprile, e la mia costituzione in entrambi i processi è avvenuta in quella data. In precedenza, l’Ufficio si era avvalso della difesa personale della parte, rinunciando in un primo momento alla difesa tecnica, la quale, una volta adottata, esclude la prima in quanto si tratta di scelte alternative. Stamane è stato messo a mia disposizione dalla Segreteria un verbale, paradossalmente autenticato, da considerarsi però giuridicamente inesistente per difetto di sottoscrizione della Presidente emerita Gemma Cucca, che giustamente non ha ancora provveduto giacché la maggioranza dei componenti presenti, la cui posizione è stata addirittura confermata per iscritto, ha diritto alla precisa ed esatta aderenza di esso al perimetro della discussione e del suo esito. Tale verbale, una volta condiviso dalla Presidente emerita, l’unica a poterlo firmare, dovrà essere, in ogni caso, validamente acquisito agli atti trattandosi di un inderogabile adempimento di doveri d’ufficio inerenti a questioni di giustizia, che continuano a gravare, per continuità funzionale, sull’Ufficio di Presidenza. È in tale contesto, ad ogni modo, che l’Autorità ha valutato il parere dell’Avvocata Generale dello Stato secondo la quale il Collegio «deve considerarsi organo statale soltanto quando esercita le proprie funzioni in ordine alle elezioni del Parlamento italiano; non è più tale, invece, quando – com’è nel caso che qui viene in considerazione – svolge le sue funzioni di vigilanza in ordine alle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1 del 1994». Secondo me, è preferibile dire che è stato emanato un provvedimento imputabile all’Amministrazione regionale per avvalimento ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 1/1994: in ogni caso il risultato non cambia, perché lo Stato, come ha chiarito la Cassazione (Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2018, n. 18511; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2003, n. 11473), a priori non ha legittimazione passiva in questi casi, sicché la difesa erariale non può per legge intervenire né alla Consulta, né in Tribunale, e per la medesima ragione. Se ne traggono due corollari. Va da sé, per un verso, che il Collegio non può considerarsi organo statale davanti al Tribunale, e regionale davanti alla Corte costituzionale con riferimento allo stesso atto, e che, per altro verso, il parere dell’Avvocata Generale dello Stato vincola sul piano amministrativo ed erariale, oltre che la stessa Avvocatura Distrettuale di Cagliari per quanto previsto dall’art. 15 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, anche il Collegio. L’unico interesse che ha sempre guidato e guida tuttora la mia condotta è quello istituzionale alla migliore difesa possibile del Collegio di Garanzia: il fatto che tale migliore difesa indirettamente tuteli, come è ovvio e naturale, anche la posizione di chi ha votato in favore dell’ordinanza lo scorso 20 dicembre non lo trasforma in un inesistente interesse personale. Rimarco, d’altra parte, il fatto che ho assunto entrambi gli incarichi a titolo gratuito e con l’esclusione finanche di qualsiasi rimborso di spese di eventuale trasferta, comunicando i mandati all’Università di Cagliari nel rispetto del nostro regolamento accademico: la difesa è solo proiezione dei doveri d’ufficio adempiuti con disciplina ed onore nei lavori del Collegio. Solo soggiungo come il ius postulandi dei professori ordinari a tempo pieno sia funzionale, come ha definitivamente chiarito Cass. civ., sez. un., 12 luglio 2004, n. 12874, ad assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e di organismi a prevalente partecipazione statale, sicché in ogni caso ho in entrambi i processi gli stessi poteri che avrebbe l’Avvocatura dello Stato se per assurdo potesse difendere organi e/o atti imputabili ad una Regione. II. A quanto mi è dato sapere, in attesa di formali comunicazioni, il Presidente f.f. Poddighe intenderebbe convocare per il 2 maggio p.v. una riunione avente, ben paradossalmente, lo stesso ordine del giorno di quella del 3 aprile, vale a dire la discussione sulla comunicazione dell’Avvocato Generale dello Stato e le conseguenti determinazioni in ordine ai processi in corso (in Tribunale e davanti alla Corte costituzionale). In quell’occasione, la dott.ssa Scarpa non era intervenuta per sua esplicita e motivata richiesta. Evidenzio, allora, che la disciplina del procedimento amministrativo preclude di per sé il riesame di atti e provvedimenti non solo già perfezionati, ma anche già eseguiti: i miei incarichi sono stati deliberati il 3 aprile ed il parere, vincolante per il Collegio e per l’Avvocatura Distrettuale, è stato acquisito a verbale; sulla base di tale affidamento ho proceduto alla costituzione in giudizio. Va poi detto pubblicamente che lo scorso 17 aprile ho depositato, in qualità di avvocato patrocinante il Collegio, una memoria tuttora in fase di accettazione ai fini dell’inserimento nel fascicolo. III. In questo quadro, mi giunge quindi l’indiscrezione, cui stento a credere, secondo la quale si vorrebbe affidare comunque la difesa, nonostante il parere contrario e vincolante dell’Avvocata Generale, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla base della ben singolare tesi secondo cui la Giunta regionale, che per di più versa in palese conflitto di interessi per aver deliberato l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione davanti alla Consulta, avrebbe dovuto autorizzare il Collegio – senza tener conto del fatto che si tratta di un’Autorità amministrativa indipendente – a costituirsi personalmente in giudizio o comunque tramite un avvocato del libero Foro, e dunque in ultima analisi ad escludere il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Nondimeno, se la legge non consente all’Avvocatura dello Stato di difendere organi e/o provvedimenti regionali, la questione a priori non può porsi. Fra l’altro, a sostenere una siffatta tesi si arriverebbe a dire che la Giunta, presieduta dalla ricorrente, dovrebbe autorizzare le modalità difensive dell’Autorità, finanche controllandone la nomina del difensore. Tutto questo sarebbe semplicemente assurdo: il conflitto d’interessi sarebbe macroscopico, e vizierebbe radicalmente la delibera stessa. IV. Rivolgo, ora, pubblicamente una domanda alla dott.ssa Todde, auspicando che qualsiasi consigliere regionale, di qualunque fede politica sia, se davvero ha a cuore la trasparenza, proceda a sua volta con un’interrogazione consiliare: è vero o no, Presidente Todde, che, a seguito della comunicazione di notizia di reato che risulta dall’ordinanza ormai accessibile on line a chiunque, Ella avrebbe nominato come difensore uno dei migliori avvocati penalisti di Cagliari, cioè il Collega avv. Guido Manca Bitti, che peraltro è proprio il marito dell’avv. Lucia Salis, cioè l’Avvocata distrettuale dello Stato? Se davvero l’Avvocatura Distrettuale disattendesse il parere dell’Avvocata Generale; se il Collegio il prossimo 2 maggio deliberasse la difesa tramite tale Ufficio; se Lei avesse nominato il marito dell’avv. Lucia Salis, allora sarebbe come se io assumessi la difesa di un cliente assistito dallo studio legale della mia compagna. Considerata la rilevanza della carica, sarebbe forse importante un chiarimento da parte Sua. V. Muoviamo però di nuovo dal parere dell’Avvocata Generale dello Stato. Se uno degli avvocati in servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari si costituisse in mia vece, per di più disattendendo contra legem quel parere, egli non avrebbe il ius postulandi e depositerebbe atti nulli, in grave detrimento degli interessi dell’Ufficio, attualmente presidiati dal mio impegno gratuito, con tutte le conseguenti responsabilità del caso, che non sto qui ad elencare in una lettera aperta, e che comunque Lei, Presidente Poddighe, ben conosce. La medesima considerazione, se vogliamo a fortiori, può certamente svolgersi qualora si costituisse un avvocato dell’Ufficio legale della Regione, giacché quello stesso Ufficio ha notificato al Collegio, prima della scadenza del termine per la costituzione nel giudizio davanti al Tribunale, il ricorso alla Corte costituzionale (preceduto da una mozione del Consiglio regionale e da una delibera di quella Giunta che, per assurdo, dovrebbe ‘autorizzare’ la modalità di difesa dell’Autorità) contro il provvedimento che avrebbe dovuto invece difendere, cioè appunto l’ordinanza-ingiunzione votata il 20 dicembre con il parere contrario dei dottori Alterio, De Luca e Asuni. Per me l’Avvocatura regionale è oggi in irrimediabile conflitto d’interessi, esattamente come la Giunta. In definitiva, contrasta macroscopicamente con l’interesse sostanziale e processuale del Collegio di Garanzia qualsiasi modifica della delibera del 3 aprile, in quanto concretamente idonea a pregiudicarne gravemente la posizione processuale attuale. VI. Infine, la mia difesa, sul piano tecnico, è un’operazione economicamente in house nella chiave del diritto eurounitario degli appalti: la prestazione che provenga dallll’interno dell’Amministrazione, tanto più se gratuita, non richiede alcuna gara di sorta, come tutti ben sanno. 3 Per nominare un avvocato esterno di libero Foro, quand’anche – come chiarito dall’ANAC – accettasse di patrocinare gratuitamente, occorrerebbe invece una gara d’appalto e, soprattutto, la dimostrazione di un curriculum migliore del mio, pur considerando assorbente il fatto che la legge a priori preclude il riesame di provvedimenti già perfezionati ed eseguiti. VII. Conclusivamente, confermo la mia disponibilità a difendere la Corte d’appello sia davanti al Tribunale, sia davanti alla Corte costituzionale. Non rinuncio al mandato né davanti al Tribunale né davanti alla Corte costituzionale. Sia il Collegio di Garanzia, semmai, a revocarmi i mandati alla riunione del 2 maggio p.v., motivandone le ragioni, per me inesistenti, come impone la legge sul procedimento amministrativo. Io parteciperò alla riunione. In ogni caso, un tale ipotetico esito non sortirebbe comunque l’effetto di precludermi di portare la mia voce nel processo: essendo io iscritto all’Albo, sono pronto a costituirmi personalmente a difesa diretta ed autonoma dei miei inviolabili diritti ed interessi, ed indirettamente a difesa del Collegio come prevede l’art. 86 c.p.c. Direi comunque nel mio interesse le stesse cose che direi come avvocato del Collegio.
Nella foto il professore, avvocato, Riccardo Fercia