ALGHERO – Pubblicata ieri sera l’ordinanza del Sindaco Mario Conoci ( che si allega in copia ) con la quale revoca le precedenti ordinanze n. 2 – 5 – 7 e introduce, fermo restando l’obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni e il consentire gli spostamenti temporanei ed individuali motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, alcune importanti modifiche.
È consentita in armonia le con le prescrizioni di cui di cui al DPCM 10 aprile 2020, l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione con il rispetto delle distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di adeguata mascherina.
Negli spostamenti con veicoli di qualunque tipo è consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: spostamenti per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; nel caso di spostamento per motivi di lavoro e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi; per ragioni di assoluta necessità;
Consentito inoltre spostarsi dalla propria residenza, dimora o domicilio per consentire agli animali domestici l’espletamento dei loro bisogni fisiologici ma solo per un breve periodo di tempo; gli spostamenti dovranno avvenire nelle immediate vicinanze della propria residenza, dimora o domicilio e, in ogni caso, con il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1,0 metri e senza creare assembramenti.
Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.C.P.M. 10 aprile 2020 e hanno l’obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro.
Le attività commerciali di cui al DPCM 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, degli esercizi di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole) e dei tabacchini, saranno chiuse la domenica fino al 3 maggio 2020 (compreso), e nelle giornate del 25 aprile e 1 maggio 2020.
Consentito ai titolari di licenza per il servizio TAXI o NCC anche svolgimento del servizio di trasporto di generi alimentari e beni di prima necessità. Il servizio potrà essere svolto previo accordo con i titolari delle attività commerciali, fino all’abitazione del consumatore.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni nelle zona a traffico limitato, rubricato “Disciplina degli accessi e sosta nella Zona a Traffico Limitato”, è consentito, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale del numero di targa, l’accesso di veicoli adibiti al trasporto di prodotti relativi ad attività di ristorazione (pasti e cibi preparati) e ad attività artigianali di preparazione di prodotti alimentari situati all’interno della Zona a Traffico Limitato – di m.c.p.c. inferiore a 2,5 t – in qualsiasi giorno e senza limitazioni di orario. La deroga è efficace limitatamente ad un solo veicolo per attività e non si applica agli accessi alla ZTL per il trasporto di materie prime, semilavorati e merci per i quali, invece, permane l’obbligo di osservare le fasce orarie previste dall’articolo 5, comma 4, del suddetto Regolamento.