CAGLIARI – In risposta alla “querelle” sulle tariffe relative alle comunità terapeutiche per le dipendenze patologiche interviene l’assessore della Sanità, Prof. Carlo Doria, che riassume lo stato dell’arte ripercorrendo le varie fasi che hanno portato al provvedimento della giunta contestato.
Con la legge regionale 17 del 19 dicembre 2023 la Regione è stata autorizzata ad individuare, a titolo di acconto, una percentuale di incremento tariffario non inferiore al 50 per cento da applicarsi alle tariffe attualmente in vigore in favore delle strutture per l’accoglienza di persone affette da dipendenze patologiche e delle residenze sanitarie assistenziali. Il dettato normativo chiaramente prevede che tali tariffe erano provvisoriamente incrementate sino all’emanazione dei provvedimenti di adeguamento complessivo.
A,GHERO – Il sistema tariffario della sanità pubblica si basa su metodologie codificate e oggettive. In generale le tariffe si costruiscono valorizzando il costo del personale tramite i criteri di autorizzazione e accreditamento che definiscono numeri e impegno orario di ciascun operatore e il costo definito sulla base dei CCNL vigenti.
La legge regionale n. 17 del 2023 non è stata impugnata dal Governo perché la Regione si è impegnata a procedere alla quantificazione definitiva delle tariffe. L’amministrazione regionale è stata molto efficiente perché entro i 60 giorni successivi all’approvazione della legge regionale ha provveduto a dare un assetto definitivo alla materia determinando un aumento delle tariffe pari a un terzo rispetto alle precedenti. Le nuove tariffe risultano in linea con quelle applicate dalle altre Regioni e comportano con un incremento del tetto di spesa che passa da euro 7.200.000 a euro 9.797.106, con un aumento pari a euro 2.597.106 per il 2023.
La scelta di procedere alla definizione definitiva delle tariffe, comunicata per iscritto al Coordinamento delle Comunità Sarde in data 18 gennaio 2024, è stata motivata dal fatto che autorizzare un aumento forfetario del 50 per cento avrebbe comportato riconoscere somme, con decorrenza retroattiva, che poi sarebbero state oggetto di immediata ripetizione in sede di definizione definitiva delle tariffe, con il concreto rischio, in caso di mancato recupero delle risorse riconosciute a titolo di acconto, di causare un danno all’Erario.
In considerazione del fatto che è in corso un contenzioso in merito all’adeguamento dei criteri di autorizzazione e accreditamento, le tariffe sono state definite sui criteri vigenti e potranno essere ulteriormente riviste agli esiti del contenzioso.