CAGLIARI – Ricorso accolto e condanna al pagamento delle spese processuali. Si è chiusa con un accoglimento totale delle richieste del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale da parte del Tribunale Amministrativo Regionale la questione nata con una delibera (la n.60/30 dell’11.12.2018) della Regione Sardegna che imponeva a dicembre del 2018 ai Consorzi di Bonifica Sardi la redazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 con le modalità proprie degli Enti strumentali. Il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale, assieme ad altri cinque Enti di bonifica sardi (Gallura, Nord Sardegna, Sud Sardegna, Ogliastra e Nurra) ha quindi presentato ricorso ottenendo dal Tar il 10 luglio scorso, la sentenza che ha stabilito l’infondatezza di questa delibera e chiarito che i Consorzi non sono “enti strumentali” ma enti pubblici vigilati dalla Regione Sardegna, condannando inoltre la Regione al pagamento delle spese processuali.
Gli Enti pubblici vigilati (e la sentenza l‘ha chiarito ancora una volta), a differenza degli strumentali godono di propria normativa speciale sia legislativa che statutaria, che li caratterizza come Enti pubblici del tutto particolari. La stessa legge quadro in materia (L.R. 6/2008) li definisce quali “enti di diritto pubblico vigilato dalla Regione Autonoma della Sardegna”, come tale dotati della necessaria autonomia nello svolgimento delle attività istituzionali”. Autonomia, altro punto della sentenza, che si estende anche alla materia contabile come stabilito dalla Legge Regionale n. 31/2017.
“È quasi paradossale che enti pubblici come il nostro si debbano difendere dalla Regione, di cui peraltro sono un’articolazione (necessaria per l’importante funzione sul territorio) – commenta Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di Bonifica -, quando invece dovrebbe essere proprio la Regione a tutelarli e a garantirne il funzionamento secondo le leggi in vigore. Per i Consorzi è sicuramente una sentenza positiva che precisa ancora di più ambiti e competenze, però di fatto la considero una sconfitta per i territori e il comparto agricolo consorziato, che per dirimere una questione ha dovuto destinare risorse che si sarebbero potute destinare ad altro”.
Nella sentenza inoltre ad essere contestato dal Tar anche l’iter di approvazione della delibera che non ha rispettato i passaggi necessari per quella che, come indicato sopra, è una modifica dello statuto. Sarebbe stato necessario infatti richiedere i pareri della “Commissione consiliare” competente e della “Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario”. E ciò invece non è stato fatto.
“Anche sotto il profilo della “tempistica” la regione ha agito in modo illegittimo e non conforme – spiega invece l’avvocato Franco Pilia – poiché la delibera dell’11 dicembre 2018 è stata comunicata ai Consorzi di Bonifica solo nel gennaio 2019, quando i bilanci di previsione dei Consorzi (per il 2019) erano stati già redatti, tanto è vero che la questione è insorta in sede di controllo regionale sull’approvazione del Bilancio da parte dell’ente consortile”.