ALGHERO – Può accadere quasi di tutto, ma è sempre più difficile che le Amministrazioni locali e regionali possano interrompere prima il proprio percorso. Oramai, una volta “conquistato” il seggio, è quasi impossibile lasciarlo. A meno che, come nel caso della Sardegna, non avvengano fatti esterni piuttosto rilevanti (anche dal punto di vista giudiziario) che, di fatto, obblighino i governanti a dover recedere dal proseguire.
E’ il 20 marzo, la data fatidica in cui si terrà l’udienza pubblica in cui il tribunale civile di Cagliari esaminerà il ricorso dei legali della presidente della Regione contro l’ordinanza ingiunzione del Collegio elettorale della Corte d’Appello che ne chiede la decadenza per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali.
La presidente Todde, e ci mancherebbe altro, si dice “onesta e serena”. Negli scorsi giorni la sentenza della Corte dei Conti aveva fatto festeggiare il mondo pentastellato, salvo poi giungere la spiegazione dallo stesso tribunale che aveva smontato la precedente, oggettivamente esagerata e per alcuni fuori luogo, esultanza. Infatti, “per la valutazione della regolarità dei rendiconti dei singoli candidati si deve pronunciare il Collegio regionale di garanzia elettorale, per i partiti l’esame spetta invece alla Corte dei Conti. Due verifiche distinte e indipendenti l’una dall’altra che riguardano soggetti differenti”.
Cosa accadrà dopodomani? Si comprenderà già molto sul presente e prossimo futuro della legislatura regionale: il giudice stabilirà che tipologia di rito adottare (semplificato) e su cosa dovrà pronunciarsi. La posizione del Collegio guidato dalla presidente della Corte d’Appello è ancora netta e dura nei confronti del modus operandi della Todde e della sua linea difensiva, questo emerge dalle cinquanta pagine di costituzione in giudizio della stessa dottoressa Cucca: il tribunale potrà decidere solo sulla sanzione da quarantamila euro decisa dal Collegio stesso e non sulla decadenza, visto che il provvedimento non è stato ancora adottato.
L’ordinanza, del resto, è stata trasmessa al Consiglio regionale che “ha il compito di pronunciarla una volta terminato l’iter giudiziario in corso, ovvero qualora venissero definitivamente accertate dai giudici le violazioni riscontrate al rendiconto di Todde”. Inoltre, “i componenti del Collegio ritengono anche che le violazioni accertate – una volta verificate anche dall’esame definitivo dei giudici civili – impongano al Consiglio regionale di applicare la legge e pronunciare la decadenza, lasciando eventualmente un’ultima parola al Tribunale amministrativo regionale, ribadendo anche che risulterebbe inammissibile anche un ricorso alla Corte Costituzionale.
Tradotto, come detto, già da questa prima udienza si comprenderà se non tutto, molto, rispetto al futuro, già in bilico per la richiesta (non ascoltata) di “decadenza” della Todde a cui si innesta un periodo di esercizio provvisorio del Bilancio che non può che creare gravi problemi al tessuto sociale ed economico regionale. Per questo, è facile notare un ritrovato attivismo dei leader locali e regionali sulla stampa. Le elezioni, non solo quelle regionali, non paiono più così lontane, anzi, come detto già da alcuni esperti esponenti “il voto isolano sarà tra marzo e giugno a questa seguiranno le cadute di alcune importanti amministrazioni di Centrosinistra che oggi governano”.
Atto di costituzione e memoria difensiva per
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d’Appello di Cagliari
CONCLUSIONI:
voglia il Tribunale di Cagliari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:
1. in via pregiudiziale:
a. disporre l’applicazione del rito del lavoro e per l’effetto definire la causa con sentenza
pronunciata mediante lettura del dispositivo ai sensi degli artt. 420 e 429
cod. proc. civ. in esito all’udienza di discussione del 20 marzo 2025;
b. in subordine, trasmettere il fascicolo processuale al Presidente per la riassegnazione
della causa al giudice monocratico tabellarmente competente al momento
dell’iscrizione a ruolo e la conseguente pronuncia del mutamento di rito ai sensi
dell’art. 426 cod. proc. civ.;
c. in ogni caso, respingere qualsiasi istanza di sospensione del processo dovesse essere
proposta con riferimento al ricorso proposto ex art. 134 Cost.;
d. in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia,
nonché il difetto di legittimazione ad causam di qualsiasi soggetto partecipasse
al processo irritualmente valendosi delle norme di cui all’art. 22 del d.lgs. n.
150 del 2011;
e. in ogni caso, dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione sui motivi e sulle domande
inerenti alla decadenza della dott.ssa Todde, od in subordine la loro inammissibilità
per carenza genetica di interesse al ricorso;
2. in via principale di merito: rigettare siccome infondata ogni altra domanda, finanche se
del caso di misure cautelari, confermando integralmente l’ordinanza impugnata;
3. nulla per le spese in quanto il Collegio non si è avvalso della difesa tecnica.