ALGHERO – “Con l’approssimarsi del prossimo 9 maggio giorno a partire dal quale la STEP non potrà più svolgere le attività di accertamento e riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti algheresi, a seguito della scadenza del relativo contratto, desidero esprimere alcune considerazioni al riguardo. Lo voglio fare non limitandomi a soffermarmi solo sugli aspetti giuridico-tributari, certo di interpretare l’opinione ed il sentire comune dei contribuenti algheresi. Posto che esiste un obbligo di legge a carico degli enti locali di riscuotere le entrate tributarie ed extratributarie e che eventuali possibili inadempienze al riguardo comportano la compromissione di interessi della collettività e la lesione dell’interesse pubblico generale costituzionalmente protetto, non si può sottacere che anche lo svolgimento di questa gravosa e spesso odiata attività debba certamente caratterizzarsi e svolgersi secondo comportamenti corretti ed eticamente e moralmente irreprensibili. Ciò significa che anche nel riscuotere i tributi dai cittadini occorre farlo in un’ottica di leale collaborazione e buona fede, applicando, all’interno di un quadro di legittimità e liceità, le norme tributarie con buonsenso e, soprattutto, con l’unico obbiettivo di incassare quanto dovuto, senza porre in essere azioni aventi finalità punitive o “lucrative”.
Ciò premesso, debbo mio malgrado rilevare, al contrario, come la condotta tenuta dalla concessionaria verso i contribuenti algheresi sia apparsa fin dal principio fortemente aggressiva. Mi riferisco ad esempio, alla prassi di notificare, pare legittimamente, gli avvisi di accertamento anche per periodi d’imposta che non sono a rischio di decadenza o prescrizione e contenenti pretese tributarie cumulative, comprensive di sanzioni ed interessi, relative a cinque annualità. Tale pratica, i cui profili di legittimità continueranno ad essere approfonditi, ha non soltanto obbligato i contribuenti algheresi a far fronte o a opposizioni o a opprimenti sforzi finanziari per estinguere i debiti tributari, ma ha anche impedito loro di accedere ai benefici del ravvedimento operoso.
E ancora, mi riferisco alla prassi di accertare una maggiore IMU sui terreni agricoli considerati, invece, aree fabbricabili e tassati come tali sulla base di quanto previsto dal PRG del Comune di Alghero. Trascurando la circostanza che il nostro strumento urbanistico generale non è stato adeguato al PPR cioè ad uno strumento gerarchicamente sovraordinato. In ambito ICI, infatti, ma ciò è estendibile anche all’IMU, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo il quale ai fini della corretta individuazione dell’oggetto d’imposta “area fabbricabile” occorre, non solo, fare riferimento al Piano Regolatore Generale comunale semplicemente adottato, ma anche indagare sull’esistenza di piani programmatici sovraordinati come, ad esempio, quelli derivanti dalla pianificazione paesaggistica regionale, i quali potrebbero rendere l’area del tutto inedificabile ovvero incidere sul suo valore venale (Cassazione nn. 34242/2019, 33012/2019, 23206/2019, 11080/2019, 3421/2019, 12756/2018, 4044/2018, 24122/2017). Sulla base dell’ordine gerarchico della pianificazione territoriale è senz’altro possibile che un terreno risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento programmatorio comunale ma soggiaccia a vincoli o prescrizioni tali, regolati da uno strumento programmatorio elaborato da un ente diverso dal Comune, che ne limitano o ne escludono totalmente l’edificazione. Ciò è proprio quanto accade ad Alghero dove il PRG non è stato adeguato al PPR, strumento di programmazione gerarchicamente sovraordinato ad esso, e, pertanto, non è applicabile “sic et simpliciter” ai fini della qualificazione delle aree fabbricabili. Tali considerazioni paiono essere state completamente ignorate da STEP che continua imperterrita ad emettere avvisi di accertamento relativi a terrei agricoli che vengono tassati come aree fabbricabili esclusivamente per la ragione che sono qualificati come tali dal PRG.
È evidente che l’unico obbiettivo di STEP è la massimizzazione del profitto d’impresa. Tuttavia, ciò non può non tener conto del fatto che la condotta di un concessionario di un servizio pubblico deve essere la medesima che terrebbe l’ente pubblico direttamente. Il compito dell’ente infatti, è esclusivamente quello di riscuotere equamente i tributi locali senza arrecare danno ai contribuenti. Per queste ragioni ritengo che la riscossione dei tributi sia un’attività la cui gestione deve rimanere totalmente in mano pubblica. Per queste ragioni fu costituita la SECAL, una spa a totale partecipazione pubblica i cui unici obbiettivi sono l’equa riscossione dei tributi locali e il perseguimento del pareggio di bilancio. Senza utili da conseguire, dividendi da distribuire e soci privati da remunerare.
Alla luce di tali riflessioni, non sarebbe moralmente corretto e leale permettere che i contribuenti algheresi siano costretti a subire ulteriormente comportamenti che non tengono conto del contesto economico e sociale, ad esempio consentendo l’emissione di avvisi di accertamento anche per il periodo d’imposta 2020. Un periodo d’imposta che si prescrive tra 5 anni per il quale anche lo Stato non ne emetterà prima del 2026. Laddove perfino l’Agenzia delle Entrate concede tempo ai contribuenti per eventualmente regolarizzare e pagare i tributi, la concessionaria emette avvisi di accertamento relativi a periodi d’imposta che si prescrivono fra 4, 5 anni (forse al solo fine di incassare prima possibile gli agi?). Un comportamento non più tollerabile. Per queste ragioni, confermo e ribadisco la volontà dell’Amministrazione Comunale, di riportare il delicato compito della riscossione tributaria sotto il controllo dell’Amministrazione Comunale tramite la propria società SECAL”.
Il Sindaco Mario Conoci